Iter adottivo - Nazionale e Internazionale

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1ª TAPPA - per tutti: Presentiamo la domanda
La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino, è il Tribunale dei minorenni competente per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di ogni, e alcune regioni ne hanno più di uno.
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma. 
Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all’ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione, più comunemente chiamata "domanda di adozione". Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un “diritto” ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro “disponibilità” ad adottarne uno. Infatti l’istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità di averne una ad un bambino che ne è privo...E non viceversa...
Potete presentare una domanda per l’adozione nazionale ed una per l’adozione internazionale per aumentare le possibilità di riuscita di questo nuovo viaggio.
Importante: gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e seguente legge n° 149 del 28 Marzo 2001. Pertanto: 
- la coppia deve essere regolarmente coniugata; 
- la coppia deve essere coniugata da almeno tre anni (la stabilità del rapporto può ritenersi realizzata anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo, per un periodo di tre anni, prima del matrimonio);
- la coppia non deve avere in corso o di fatto avuto alcuna separazione; 
- l'età dei genitori deve superare di almeno 18 anni ma non più di 45 anni l'età del il figlio da adottare;
- la coppia deve essere capace di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.
Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.
Teniamo a precisare che nessun vincolo è legato alla cittadinanza degli adottandi, per cui è possibile adottare anche se uno od entrambi i componenti della coppia hanno cittadinanza straniera. A fronte delle nuove disposizioni previste dalla nuova legge n° 149 del 28 Marzo 2001 (art. 19) la domanda di Adozione ha valore di tre anni dalla data di presentazione.


2ª TAPPA - per tutti: L'indagine dei servizi territoriali
I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.                       
E' chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I servizi però devono cercare di sondare la loro capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica - in maniera discreta- ponendosi "a fianco", e non “di fronte” agli aspiranti all’adozione. E saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all’adozione.
In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati. 
Ricevuta quindi la domanda di adozione, presentata dai coniugi aspiranti, i Tribunali per i Minorenni dispongo l’esecuzione (art. 57 L. 184/1983) di adeguate indagini da effettuarsi tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza. L’indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare;
b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare un minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.
Per quanto riguarda i servizi locali, la ASL della zona di residenza della famiglia, avvierà tramite i propri Psicologi e Assistenti Sociali dei consultori dei colloqui preliminari, alla fine verrà redatta una relazione psico-sociale riguardante i coniugi. I contenuti che gli operatori sono tenuti a trasmettere al Tribunale  per i Minorenni sono i seguenti:
- la storia individuale di ciascuno dei coniugi: in particolare le informazioni sulla famiglia d’origine, la carriera scolastica, il contesto lavorativo, gli eventi critici della propria vita;
- la storia di coppia: il momento in cui i coniugi si sono conosciuti, il matrimonio, la vita insieme, le relazioni con le famiglie estese, i rispettivi ruoli all’interno della coppia, gli interessi culturali e sociali, le caratteristiche del rapporto con gli eventuali figli, gli eventi critici, l’eventuale sterilità;
- l’organizzazione attuale della vita familiare;
- gli atteggiamenti della coppia nei confronti dell’adozione: chi ha avuto l’idea per la prima volta, quali informazioni hanno ricevuto e da chi, la conoscenza di altre famiglie adottive, le motivazioni della scelta adottiva, le aspettative e le preferenze, le eventuali divergenze d’opinione, le risorse che ritengono di possedere;
- gli atteggiamenti dei familiari, conviventi e non conviventi, nei confronti dell’adozione;
- le previsioni dell’adattamento della coppia all’evento: come i coniugi pensano di affrontare i cambiamenti nell’organizzazione familiare, la rivelazione al bambino della condizione di figlio adottivo, le differenze biologiche ed etniche, le reazioni della famiglia estesa e della comunità di appartenenza, etc.
 
Lo psicologo dovrà poi approfondire le motivazioni dei coniugi all’adozione, valutandone la consapevolezza anche rispetto ai loro bisogni ed alla loro situazione emozionale e relazionale, ed accertare la loro idoneità affettiva, le capacità empatiche, educative e di gestione delle difficoltà, nonché le conoscenze relative agli stadi evolutivi di un bambino. Si soffermerà sulle fantasie della coppia nei confronti del bambino (il cosiddetto “bambino immaginato”), rapportandole alla realtà e lavorando anche su eventuali pregiudizi e stereotipi razziali e culturali. Lo psicologo valuterà inoltre gli aspetti intrapsichici e le dinamiche interpersonali dei coniugi, esaminando in particolare la personalità, l’immagine del Sé, il tipo di relazione instauratasi tra di loro, con gli eventuali figli e con gli altri familiari, ed i modelli genitoriali a cui fanno riferimento. Verrà poi approfondito in modo esauriente il vissuto individuale e di coppia di fronte all’eventuale impossibilità di procreare e come ciò influisce sulla scelta adottiva.
Anche gli organi di Pubblica Sicurezza, Polizia e/o Carabinieri, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, accerteranno eventuali precedenti penali.
Entrambi le relazioni, ASL e Pubblica Sicurezza, verranno trasmesse al Tribunale per i Minorenni che ha in carico la domanda di adozione. Il Tribunale per i Minorenni, dopo un colloquio con la famiglia aspirante, deciderà se accogliere la domanda o respingerla.
A tale proposito emetterà decreto motivato, la famiglia ha la facoltà (entro 10 giorni) di proporre ricorso alla Corte di Appello, presente nella stessa città.
TEMPI: le indagini devono attuarsi entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale dei minorenni.
SOGGETTI: i servizi degli enti locali e la coppia
LUOGO: il servizio territoriale della propria città di residenza


3ª TAPPA - per tutti: L'Attesa...

Al termine degli incontri tenuti dalle A.S.L. verrà creata una relazione da trasmettere al Tribunale dei minorenni. Di norma il contenuto della relazione viene letto alla coppia per cui è possibile comprendere l'esito delle indagini sostenute.
Riteniamo che una buona relazione sia importante ai fini di una positiva valutazione da parte del Tribunale dei minori. Quest'ultimo, infatti, di norma non prevede di convocare le coppie per riverificarne la preparazione.
 
Se avete presentato sia la domanda di Adozione Nazionale che quella Internazionale ed un bel giorno ricevete una chiamata dal Tribunale che chiede una convocazione ad un incontro, di norma accade quanto segue:
-  Caso 1: il Tribunale vi avverte che si tratta di un incontro di approfondimento per la domanda di Adozione Internazionale. Questi colloqui preparano la strada per l'ottenimento del Decreto di Idoneità per un'adozione all'estero, che di norma viene notificato dopo un certo tempo a casa vostra; con questo documento vi presenterete alla cancelleria del Tribunale per il ritiro del documento originale. Vi siete finalmente incamminati sulla via che conduce alla ADOZIONE INTERNAZIONALE di un minore (vai alla 4° tappa - Adozione Internazionale)
- Caso 2: il Tribunale non specifica nulla sulla natura della convocazione o vi dirà che necessita fare un approfondimento e, alle vostre eventuali domande, non verrà data alcuna risposta. In questo caso tipicamente esiste un caso di Adozione Nazionale e quindi un bambino che è in attesa di una famiglia. Una volta giunti presso il Tribunale, senza dubbio vi ritroverete con altre coppie che, come voi, sono in attesa di essere convocati.
Se l'incontro va a buon fine, di norma, il Tribunale vi richiamerà subito una seconda volta, quindi chiederà di visitare la vostra dimora, poi vi convocherà ancora per altri incontri in rapida successione fino all’abbinamento con un bambino (vai alla 4° tappa - Adozione Nazionale)
 
Se il Tribunale non chiama, non c’è nulla che possiate fare se non attendere. La domanda ha valore di tre anni dalla data di presentazione. Se entro tale periodo non siete stati chiamati, la domanda non è più tenuta in considerazione ed occorre ripetere l’intera procedura.



Sezione Adozione Nazionale
 
Premessa: Il Rischio Giuridico
Se avete presentato la domanda per una Adozione Nazionale dovete essere coscienti che il 'rischio giuridico' esiste sempre, anche se minimo.
Per rischio giuridico si intende la possibilità che il bambino debba ritornare alla famiglia di origine (oppure ai parenti sino al 4° grado) durante il periodo di collocamento provvisorio, cioè quando il bambino sia già stato assegnato alla famiglia adottiva, ma in attesa del Decreto di Affidamento Preadottivo. 


I rischi, comunque non così frequenti, sono legati ai seguenti casi:
1) Figli di madre che non vuole essere riconosciuta 
In Italia, ogni donna può non riconoscere il figlio pur mantenendo il diritto di usufruire di tutta l’assistenza medico-sanitaria per il parto. La madre ha tempo 10 giorni dalla data della nascita per riconoscere il neonato, successivamente, dall’undicesimo giorno viene dichiarato lo stato di abbandono e il Tribunale cerca una famiglia a cui affidare il bambino. Il rischio giuridico permane per un breve periodo pari a circa due mesi, poi parte il periodo di 12 mesi di affido preadottivo, a conclusione dei quali l’adozione diventa definitiva.
Il rischio in questo caso è tipicamente molto lieve.
 
2) Bambini tolti dalla custodia delle famiglie naturali dal Tribunale dei Minori.
Nel secondo caso i bambini possono essere tolti alle famiglie di origine in qualsiasi età su segnalazione dei Servizi Sociali, i bimbi vengono affidati a strutture preposte (istituti o case famiglia). Il Tribunale dei Minori valuta se le difficoltà della famiglia di origine sono temporanee o permanenti; vengono proposti degli aiuti, sia di tipo economico che di supporto psicologico. Se il tribunale lo ritiene può proporre dei casi di affido (anche congiunto con la famiglia di origine); se il tribunale, passato un certo periodo di tempo, che varia da situazione a situazione, decide di emettere un “Decreto di adottabilità” cominciano i colloqui con le famiglie che hanno chiesto l’adozione. Il bambino viene collocato provvisoriamente in una di queste famiglie a seguito di un “Decreto di Collocamento Familiare”. La madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado (anche i cugini) che abbiano rapporti significativi col minore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, secondo quanto disposto dalla nuova legge, possono proporre impugnazione avanti alla Corte di Appello, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità. La Corte di Appello  emette una sentenza che deve essere notificata ai ricorrenti, questi ultimi possono ancora, entro 30 giorni dalla notifica, effettuare un ultimo ricorso alla Corte di Cassazione.
In ogni caso l’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro 60 giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
Tutto questo iter ha tempi che non possono essere quantificati perché in alcuni casi la burocrazia crea ulteriori difficoltà (un caso riporta una sentenza del Tribunale firmata dal giudice notificata alla madre naturale 11 mesi dopo la data della sentenza stessa). Può anche accadere che la madre naturale non abbia fissa dimora o non si faccia rintracciare e quindi la notifica non viene consegnata; in questo caso la sentenza viene pubblicata sull’Albo Pretorio e dopo 20 giorni  vengono considerati scaduti i termini per un eventuale ricorso.
Va detto che durante questo periodo di tempo le informazioni alla famiglia adottiva sono spesso carenti.
C’è comunque da considerare che più tempo il bambino sta con la famiglia adottiva e meno sono le probabilità che venga accolto un ricorso dei parenti biologici, inoltre i tempi lunghi spesso disincentivano le famiglie naturali ad eseguire ulteriori ricorsi.
 
Durante il periodo di rischio giuridico il Tribunale nomina un Tutore (per le coppie residenti a Milano e Provincia il Tutore è il Comune di Milano - Largo Treves 1, con un’assistente sociale come referente). Il bambino ha residenza presso il Tutore, non può recarsi all’estero, le vaccinazioni di legge devono essere comunicate al Tutore per le iscrizioni presso la competente A.S.L. anche se eseguite presso la A.S.L. di residenza della famiglia adottiva (l’iscrizione alla A.S.L. avverrà con cognome della famiglia adottiva e con codice fiscale eventualmente provvisorio)
 
Gli interessi del bambino durante i vari giudizi vengono garantiti da due avvocati, uno nominato dal Tribunale dei Minori e l’altro dal Tutore.
 
Quando tutte le sentenze sono state emesse o sono scaduti i termini per i ricorsi, parte il periodo dell’affido preadottivo e dopo 12 mesi l’adozione diventa definitiva.


4ª TAPPA - Adozione Nazionale: L'arrivo a casa del vostro bimbo
Questa tappa riguarda l'arrivo a casa del vostro bambino adottato in Italia e si divide in due periodi a seguito del fatto che il Tribunale vi ha affidato provvisoriamente un minore.
1° Periodo: al momento dell'abbinamento vi viene subito consegnato un documento che prevede il Collocamento Provvisorio del minore presso la vostra residenza, durante il quale il Tribunale nomina un Tutore. Il bambino ha residenza presso il Tutore, non può recarsi all’estero e non risulta ancora nello stato di famiglia dei genitori adottivi; a voi spettano comunque le provvidenze economiche previste dalla legge (assegni familiari) e la madre adottiva ha sempre diritto alla astensione dal lavoro per maternità obbligatoria; inoltre riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali come da art. 80 della legge n.184 del 4 maggio 1983.
2° Periodo: dopo alcuni mesi, se non sussiste più il rischio giuridico, vi verrà notificato un documento che prevede l'Affidamento Preadottivo del minore; il Tribunale incarica i Servizi territoriali di zona (A.S.L.) di vigilare sul buon andamento dell'affidamento preadottivo e di inviare dettagliati rapporti (almeno al termine del periodo di 1 anno). Sarete presto contattati dalla vostra A.S.L. che vi inviterà ad un primo colloquio con un Assistente Sociale ed uno Psicologo; seguiranno altri incontri e visite presso casa vostra con una cadenza tipica mensile (in alcuni casi anche trimestrale).
TEMPI: il periodo di collocamento provvisorio e di affido preadottivo durano tipicamente non meno di 1 anno, in dipendenza dall'entità del rischio giuridico ed alla burocrazia.
SOGGETTI
: Tribunale per i minorenni, coppia e bambino
LUOGO: il Tribunale, la vostra dimora

5ª TAPPA - Adozione Nazionale: La conclusione
Dopo che è trascorso il periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione definitiva nei registri dello stato civile.
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente membro a tutti gli effetti della nuova famiglia che è appena nata.




L'adozione internazionale offre l'opportunità a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine di trovare una famiglia in un altro Stato.
Al fine di stabilire disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, e in particolare dei principi sanciti dalla convenzione delle Nazioni unite sui diritti del minore del 20 novembre 1989, è stata stipulata a L'Aja, il 29 maggio 1993, la "Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale".
La convenzione è stata ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha anche riformato la procedura di adozione internazionale.

La
Commissione per le adozioni internazionali è stata istituita a seguito della entrata in vigore della legge di ratifica della convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 e ha sede presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.
Essa garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione, a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive, e rappresenta l'autorità centrale italiana per l'applicazione della convenzione de L'Aja. Tra i suoi compiti rientra quello di formare l'albo degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale e di curarne la relativa tenuta, di verificarlo almeno ogni tre anni, e di vigilare sull'operato degli enti, revocare l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme.

Gli
enti autorizzati, invece, informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione assistendo i genitori davanti all'autorità straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.
La legge n. 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere
.

4ª TAPPA - Adozione Internazionale: Il decreto di idoneità
Abbiamo detto che una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. Va chiarito che a questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all’adozione; il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.
Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l’incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.
Il decreto pronunciato dal Tribunale per i minorenni viene trasmesso in copia, corredato dalla relazione e dalla documentazione esistente negli atti, alla Commissione per le adozioni internazionali e all'
ente autorizzato
, se già indicato dagli aspiranti all'adozione.
TEMPI: la legge prevede entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali
SOGGETTI
: Tribunale per i minorenni e coppia
LUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza

5ª TAPPA - Adozione Internazionale: Inizia la ricerca
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l’ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo OBBLIGATO perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.
TEMPI: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità.
SOGGETTI: Ente Autorizzato e Coppia
LUOGO: una delle sedi dell'
ente autorizzato scelto dai coniugi

6ª TAPPA - Adozione Internazionale: L'incontro all'estero
Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4. Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi.
Può accadere inoltre che sia l’ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine la procedura.
L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

TEMPI: non predeterminabili, dipendente dalle procedure previste da ogni singolo ente autorizzato a cui vanno richiesti eventuali dettagli aggiuntivi
SOGGETTI: Ente Autorizzato, Autorità Centrale straniera, Commissione per le adozioni internazionali italiana, Coppia, Bambino da adottare
LUOGO: il paese estero indicato dalla coppia


7ª TAPPA - Adozione Internazionale: Il rientro in Italia
Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Commissione per le adozioni internazionali, Ente autorizzato, Coppia, Bambino
LUOGO: ITALIA

8ª TAPPA - Adozione Internazionale: La conclusione
Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.

TEMPI: non quantificabili
SOGGETTI: Tribunale per i minorenni e Coppia
LUOGO: ITALIA - Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza.




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